OGGETTO: - Aliquota agevolata rimborso accisa 1° semestre 2002
-
Decreto legge 8/7/2002, n. 138 convertito dalla legge 8/8/2002, n. 178 –Riduzione accisa sul gasolio anche per il secondo semestre 2002
ALIQUOTA AGEVOLATA RIMBORSO ACCISE 1° SEMESTRE 2002
L’Agenzia delle Dogane in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.L. 28/12/2001, n. 452 convertito dalla L. 27/02/2002, n. 16, in luogo del previsto decreto , ha emesso in data 6/8/2002 un comunicato stampa che fissa la riduzione agevolata dell’accisa sul gasolio per autotrazione sui consumi del periodo 1/1/2002 – 30/6/2002 nella misura di € 43,27908 (lire 83.800) per mille litri.
Nella nota l’Agenzia delle Dogane comunica che non essendosi verificato il presupposto per la rideterminazione dell’aliquota ( scostamento superiore al 10% in più o in meno del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato alla fini del semestre rispetto allo stesso rilevamento effettuato nella prima settimana di gennaio 2002), è confermata per il periodo 1/1/2002 – 30/6/2002 la misura di riduzione dell’accisa , pari quindi a € 0,04327908 (lire 83,8) per ogni litro consumato nel periodo.
Vi ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della richiesta dell’agevolazione è il 30/9/2002, e vi rimandiamo alle nostre circolari prot. 12/RP/mb del 13/2/2002 e prot. n.91 /DS/mb del 19/7/2002 per quanto concerne le procedure e le modalità di compilazione delle domande.
DECRETO LEGGE 8/7/2002, N. 138 CONVERTITO DALLA LEGGE 8/8/2002, N.178 RIDUZIONE ACCISA SUL GASOLIO ANCHE PER IL SECONDO SEMESTRE 2002
L’art.1 comma 4bis del DL 138/2002 convertito dalla L. 178/2002 (G.U. n. 187 del 10/8/2002) ha prorogato l’agevolazione sull’accisa anche per il periodo 1/7/2002 – 31/12/2002 , precisando che per ottenere il riconoscimento del rimborso sono applicabili le medesime modalità previste nell’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 452/2001 convertito dalla L. 16/2002. Vengono quindi confermate tutte le condizioni previste per la medesima agevolazione per il primo semestre 2002 (vedi punto precedente), con il solo aggiornamento dei seguenti riferimenti temporali:
3. La domanda di rimborso deve essere presentata a decorrere dal 1/1/2003 ma non oltre il
31/3/2003.
A fronte della soddisfazione per la conferma dell’agevolazione sul gasolio anche per il secondo semestre, dobbiamo prendere atto con forte preoccupazione di quanto contenuto all’art. 5 della legge sopraindicata. Questo articolo prevede una sorta di monitoraggio dei crediti d’imposta ( tra cui non solo quello di cui oggetto questa circolare, ma anche il credito per la Carbon-tax e il rimborso sui carburanti per i taxi), per verificarne i flussi di fruizione da parte dei contribuenti, con il chiaro intento di circoscrivere la concessione nei limiti delle risorse finanziarie a loro destinate.
In buona sostanza ci può essere il rischio fondato che qualche autotrasportatore, pur avendo diritto all’agevolazione , non riesca ad usufruirne per mancanza di fondi.
Il comma 2 dell’art. 5 prevede debba essere pubblicato un decreto interministeriale che comunichi l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per il credito d’imposta; pertanto a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in G.U. i soggetti interessati non potranno più usufruire dei nuovi crediti d’imposta i cui presupposti si realizzano dopo tale data.
Restiamo in attesa dei decreti attuativi con la speranza che contengano quelle informazioni e quei chiarimenti a tutt’oggi mancanti.
Cordiali saluti.
p. ANCST EMILIA ROMAGNA
(Rino Pensabeni)
ALLEGATI: - Comunicato stampa Agenzia delle Dogane prot. 1570 del 6/8/2002
-------------------------------------------- 0000000000000000 --------------------------------------
Prot. n. /RN/ds
Alle Cooperative in indirizzo
LL.SS.
Oggetto: CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE IN F.24 PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO (CARBON-TAX E - ACCISA).
La presente per comunicarVi che L'Agenzia delle Dogane, con documento protocollo 5583 del 18 Novembre 2002,
ha fornito un elenco dei codici tributo, per l'utilizzo in compensazione sul Mod. F-24, ai sensi del D.Legs.241/1997, del
credito di imposta relativo alla Carbon- tax e alla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
RimandandoVi alla lettura della circolare suddetta che Vi alleghiamo, Vi rammentiamo comunque che:
COD.6730 per credito d'imposta relativo alla Carbon Tax periodo di riferimento 1gennaio -31 dicembre2001.
COD.6740 per credito d'imposta relativo alla variazione dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per
Autotrazione ( accisa) periodo di riferimento 1 gennaio-30giugno 2002.
A disposizione per ogni chiarimento , inviamo cordiali saluti.
p. LEGACOOP Bologna
(Rino Pensabeni).
Allegato: prot. 5583 del 18.11.2002 Agenzia delle Dogane